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L'obiettivo della nuova direttiva UE Risanare il sistema bancario
Tutelare i risparmiatori
Pubblichiamo il testo del documento "La tutela e la difesa dei risparmiatori" che il professor Roberto Sanseverino e il Coordinatore Nazionale del PRI Saverio Collura hanno inviato alle principali associazioni dei consumatori.
L’obiettivo della nuova direttiva dell’UE n. 2014/59/UE sembra, almeno sulla base dell’attuale conoscenza consentita, riconducibile all’esigenza di effettuare il salvataggio delle banche in pericolo di default cambiando in modo sostanziale l’approccio sino ad ora utilizzato; e cioè spostando direttamente sui soggetti che intrattengono rapporti con il singolo istituto di credito, pur con la gradualità di corresponsabilizzare in primis gli azionisti (dato del tutto ovvio), ma estendendo poi ad obbligazionisti ed a correntisti l’onere economico del risanamento: sono, quindi, chiamati direttamente a partecipare all’operazione i risparmiatori.
Se si esaminasse il percorso storico e contemporaneo del secolare rapporto tra i risparmiatori e le entità e organizzazioni bancarie e finanziarie italiane - ma anche della circostante Europa - emergerebbe con forza e determinazione la costante volontà, a tutti i livelli, di tutelare e proteggere i risparmiatori ed in genere coloro che avevano depositato fondi e titoli presso le istituzioni creditizie e finanziarie, consentendo a queste di svolgere la importantissima funzione di finanziare l’economia di un paese.
Il filo storico di un tale convincimento potrebbe partire sin dal tredicesimo secolo e dalla economia del medioevo, per arrivare a tempi meno lontani, ricordando che il finanziere francese Jacob De Rothschild soleva dichiarare che …”in ogni operazioni a cui mi accingo il mio pensiero va sempre a coloro che depositano i loro fondi e ci danno fiducia”.
Attualmente sia il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB N° 385 del 1993), sia il Testo Unico in materia finanziaria di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, hanno rafforzato ed ampliato le tutele sopra ricordate
Ma il mondo è ora improvvisamente cambiato.
Dopo la profonda e lunga crisi finanziaria che ha colpito il mondo dal 2008 al 2015 - e che in larga parte perdura - il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione europea si sono inventati un nuovo complicatissimo sistema finalizzato al salvataggio ed al risanamento del sistema bancario europeo e delle singole istituzioni creditizie funzionanti nella Unione. La Direttiva Europea 2014/59/UE del 15 Maggio 2014 definisce “un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive precedenti del Consiglio, le direttive della Commissione ed i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio” .
Il nostro Governo, già in ritardo di ben otto mesi, ha già dato il via definitivo al “Recepimento” nella legislazione italiana dei principi e delle regole della Direttiva che, quindi, dal 1° Gennaio 2016 sarà pienamente operativa anche in Italia.
Bene. Si determina così il ribaltamento del secolare rapporto tra le entità e istituzioni bancarie efinanziarie ed i cittadini nelle loro funzioni e diritti di risparmiatori e investitori.
Il salvataggio delle banche non sarà più sostenuto dagli azionisti, e poi a cascata dallo Stato e dai suoi finanziamenti o contributi, ma dovrà fare riferimento alle risorse interne (Bail-in), e con un utilizzo in ordine gerarchico. Dopo aver azzerato il capitale sociale e i valori degli azionisti, anche tutti i creditori della banca, ivi compresi i possessori di obbligazioni e titoli, nonché i correntisti e depositanti con i loro fondi liquidi dovranno concorrere all’operazione di risanamento.
Sostanzialmente i salvataggi bancari sono ora a carico degli stessi creditori a qualsiasi titolo lo siano divenuti (fatto salvo il limite di Euro 100.000 posto a garanzia dei fondi a risparmio). I risparmiatori ed i cittadini che hanno acquistato presso le banche stesse ogni sorta di titoli, ivi compresi quelli emessi dallo stesso istituto, devono farsi carico del dissesto della banca con le risorse ed i valori detenuti presso l’ente dissestato e di cui sono evidentemente creditori.
In sostanza con la nuova legislazione che recepisce la Direttiva “Salva Banche”, azionisti, creditori, correntisti e depositanti sono accomunati nell’obbligo di partecipare con i propri fondi al salvataggio e/o risanamento. Infatti la Direttiva stabilisce che gli Stati membri debbano assicurare che lo strumento del Bail-in (cioè salvataggio interno) possa essere applicato a tutte le passività di un ente o di un’entità finanziaria. Nei 132 articoli della “Direttiva” e nei 133 “Punti” della relazione accompagnatoria vi è di tutto.
Centinaia e centinaia di regole e criteri, esposti con cavillosa minuzia, spesso con qualche contrasto tra le norme stesse; ma nulla che indichi come possono e devono essere tutelati i diritti dei risparmiatori. La priorità essenziale per il legislatore comunitario è in assoluto, da una parte, la “Stabilità Finanziaria”, e dall’altra il dovere per i creditori delle entità in crisi di far fronte alle passività con i propri crediti e fondi detenuti presso la stessa istituzione creditizia e/o finanziaria. Si stabilisce quindi un principio generale
molto grave per cui per i cittadini, depositanti o meno, detentori o meno di crediti verso le entità bancarie e finanziarie, o che comunque, per la loro attività lavorative stabiliscono rapporti con tali istituzioni, non si ritiene necessario venga previsto uno strumento informativo preventivo e presuntivo sullo stato di tali entità; le quali rappresentano, comunque, snodi essenziali per la vita economica e per le attività produttiva del Paese.
Infatti, la normativa in questione prevede solo qualche rapporto o relazione periodica a circolazione interna alle stesse autorità europee. E cioè informazioni e rapporti scambiati solo con la Commissione, con il Parlamento europeo, con le varie “Autorità di Risoluzione” e con le “Autorità Competenti” delle singole nazioni.
Non sembrano previste particolari informazioni e “warning” anticipatorie di situazioni di difficoltà e crisi dirette ai cittadini ed ai consumatori che dovrebbero essere considerati destinatari naturali di tali informazioni e condizioni.
Il cittadino, il risparmiatore, l’investitore, l’operatore economico, come faranno a decidere se stabilire un rapporto corretto e sicuro con una entità bancaria e finanziaria operante in Italia direttamente o come filiazione o casa madre di altro Paese dell’Unione Europea ?
Ad essi sfortunatamente resterà il rilevante rischio di aver scelto male e di non aver saputo valutare i rischi connessi con le banche o le entità finanziarie con cui hanno stabilito i loro rapporti. Essi saranno, in caso di crisi, chiamati a pagare di persona.
Per ovviare a tutto ciò è fondamentale che nel testo del provvedimento che recepisce la normativa venga indicata l’Authority a cui deve essere attribuito il compito di rendere disponibile con cadenza semestrale un approfondito e dettagliato check-up sulla situazione patrimoniale ed economica consolidata di ogni singolo istituto bancario nazionale, con l’indicazione esplicita dei possibili rischi emergenti. Solo a queste condizioni sarà ancora rispettato il principio fondamentale della tutela dei risparmiatori; diversamente questi saranno volutamente oggetto di “macellerie sociali”.
Roma, 3 novembre 2015 |
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